Art. 6.
(Fondo unico per lo spettacolo).

      1. L'intervento dello Stato per la promozione e lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del FUS di cui alla

 

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legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
      2. Ai fini dell'incremento annuale del FUS, al quale si provvede in sede di legge finanziaria, l'incremento minimo è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento stesso.
      3. Gli stanziamenti necessari all'incremento del FUS sono reperiti negli introiti derivanti allo Stato dal lotto e dalle lotterie e dall'utilizzo di una quota dei proventi della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di pubblico dominio.
      4. Allo spettacolo dal vivo è destinato almeno il 65 per cento delle risorse del FUS.
      5. Le risorse del FUS allocate a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 2, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.
      6. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per le infrastrutture dello spettacolo dal vivo, destinato alla realizzazione, alla ristrutturazione e alla riconversione di spazi da destinare alle attività dello spettacolo dal vivo. Il Fondo è ripartito dallo Stato alle regioni che lo utilizzano per il perseguimento delle azioni e degli obiettivi relativi agli interventi infrastrutturali previsti nei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13.
      7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6 del presente articolo sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.